Nell’interesse della Fidc, si intende esprimere netto parere contrario alle determinazioni assunte nel IV° provvedimento attuativo del programma straordinario di eradicazione della peste suina africana nelle popolazioni di cinghiali selvatici e allevati.
In particolare si sottolinea e lamenta – principalmente nelle zone attualmente non interessate dalla manifestazione del virus – la generale limitazione di libertà per i cacciatori sardi, derivata da previsioni attuative del programma assolutamente non giustificate nè da norme superiori cogenti, ma neppure di mera opportunità.
Il contenuto del programma, che pone limiti di assoluto rigore per i cacciatori, pare dimenticare che ben altri siano i notori sistemi di trasmissione del contagio, non essendosi mai verificati casi di nuovi focolai dovuti ad una cattiva gestione della carni e delle carcasse da parte di chi svolge l’attività venatoria.
Davvero incomprensibili appaiono le prescrizioni che impongono su tutto il territorio regionale il sistema della battuta, come unica modalità di esercizio venatorio consentito .
Altrettanto deve dirsi a proposito della necessità – quale conditio sine qua non per l’esercizio dell’attività venatoria – della registrazione della compagnia e della individuazione di un referente , nelle zone non infette (salvi gli obblighi di contribuire liberamente al conferimento dei campioni di milza, sangue e di diaframma anche in dette aree) .
Fortemente limitativa della libertà personale di ciascuno, appare anche la norma che vieta la possibilità di frequentare compagnie diverse nell’arco della lunga stagione venatoria nelle zone di interdizione per presenza della PSA. La mera impossibilità di movimentazione delle carni fino all’esito delle analisi è norma più che sufficiente per scongiurare ogni contagio del virus.
Altro punto censurabile riguarda la non motivata estensione degli areali infetti.
Nulla è dato sapere sulla base di quali indicazioni si sia pervenuti ad estendere il divieto su superfici certamente non interessate di recente da casi provati di PSA sia nel selvatico che nel domestico. Si rende pertanto doverosa una giustificazione della scelta su cui far ricadere dette aree, con riguardo comunque anche alla necessità di limitare il contagio e i danni prodotti alle colture.
Senza nessuna motivazione appare anche la prescrizione dell’obbligo di formazione per referenti e presidenti di Autogestite – che rivestono mera carica amministrativa – nelle zone non infette .
Lo stesso obbligo formativo , per quanto concerne l’esercizio dell’attività venatoria nelle zone infette dovrà essere ridotto a criteri di equità, ritenendosi congrua una certificazione – una tantum- senza imposizione del rinnovo annuale della formazione.
L’obbligo formativo dovrà comunque essere limitato alla sola persona del referente della compagnia, escludendo il presidente delle autogestite.
Altrettanto ingiustificata appare la norma che prevede la “doppia recinzione nelle ZAC” e negli altri istituti faunistici in cui si allevano e immettono cinghiali. Comporterebbe infatti un inutile ed ingiustificato esborso di denaro per i titolari.
Da ultimo, ma in via assolutamente principale si rimarca che i tempi assolutamente ristretti di adeguamento alla normativa non consentono di fatto l’esercizio venatorio secondo il dettato del programma, per cui risulta doveroso un rinvio dell’entrata in vigore dello stesso ed un termine non anteriore al 31.12.2015.
DOCUMENTO DI SINTESI .
1) Abrogazione dei vincoli ( registrazione della compagnia e altri indicati dall’art. 4 ) nelle zone non infette, salvo l’obbligo di conferimento dei campioni fino al raggiungimento del numero indicato per macroareale;
1) Abrogazione del divieto di caccia “con la sola modalità della battuta” nelle zone non infette ;
2) Abrogazione dell’obbligo di formazione obbligatoria per chi esercita l’attività venatoria nelle zone non infette ;
3) Riduzione della superficie dei macroareali infetti , salva rigorosa , documentata e motivata indicazione della prova di recente positività del selvatico in tali areali;
4) Nei macroareali infetti :
5.1) Abrogazione del divieto di movimentazione della carni in caso di esito negativo delle analisi;
5.2) abrogazione dell’obbligo di formazione annuale , dopo il conseguimento dell’attestato per il primo anno, salve particolari esigenze di aggiornamento;
5.3)abrogazione del divieto di mobilità dei cacciatori all’interno dei macroareali infetti, con previsione di una registrazione giornaliera dei componenti la compagnia da comunicarsi al CFVA competente per territorio, entro il giorno prima della battuta;
5.4) indicazione di un termine massimo entro il quale l’IZP deve comunicare l’esito delle analisi sui campioni conferiti per la successiva autorizzazione al consumo della carni ;
6) Abrogazione dell’obbligo della doppia recinzione nelle ZAC er negli altri istituti faunistici che immettono cinghiali , in caso di esito positivo di sovralluogo del CFVA che attesti la efficacia e idoneità della recinzione già presente, per evitare la fuoriuscita dei cinghiali immessi e l’ingresso di quelli selvatici ;
7) inserimento della norma che autorizza alla caccia al cinghiale anche il singolo cacciatore che esercita l’attività venatoria nel macroareale infetto rispettando le prescrizioni dettate per le compagnie ( registrazione , stoccaggio , conferimento campioni, realizzazione della fossa per lo smaltimento , formazione, etc.. ) .
Ringraziando per l’attenzione porgiamo i migliori saluti.
Franco Sciarra
Federcaccia Sardegna
***Lettera inviata a Dr. Alessandro De Martini Direttore Generale Responsabile Unità di Progetto per l’eradicazione della PSA***