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ATC, cosa dice la legge

estratto della L.R.23 del 1998

CAPO III
(Organizzazione gestionale della caccia programmata)
Art.52
Istituzione dell’ambito territoriale di caccia programmata – (A.T.C.)
Istituzione dell’ambito territoriale di caccia programmata – (A.T.C.)
4. Nel territorio regionale destinato all’attività di caccia sono istituiti gli ambiti territoriali di caccia programmata (A.T.C.) individuati sulla base delle caratteristiche faunistico – ambientali del territorio, delle consuetudini, delle tradizioni locali e della pressione venatoria esercitabile sul territorio.
2. Nell’individuazione dell’A.T.C. il piano faunistico – venatorio regionale dovrà fare riferimento:
4. ai confini naturali ed alle opere rilevanti;
b) alle esigenze specifiche di conservazione delle specie di fauna selvatica indicate nel piano stesso.
3. Gli ambiti territoriali di caccia hanno carattere subprovinciale e sono individuati in un numero compreso tra otto e sedici fatta eccezione per le isole di La Maddalena, Sant’Antioco e San Pietro, che vengono immediatamente istituite in A.T.C. all’entrata in vigore della presente legge.
4. Per particolari esigenze di conservazione delle realtà geografica e faunistico-ambientale gli ambiti territoriali di caccia possono estendersi in territori di più province.
5. La proposta di piano provinciale di cui alla lettera a), comma 3, dell’articolo 12, contiene anche la proposta di delimitazione degli ambiti territoriali di caccia.
6. La prima delimitazione degli ambiti territoriali di caccia con dimensione sub – provinciale ha carattere sperimentale e può essere modificata, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche prima della revisione del piano faunistico regionale.
7. La modifica della prima delimitazione degli ambiti territoriali di caccia è adottata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore della difesa dell’ambiente, sentito il parere della Commissione consiliare competente in materia e del Comitato regionale faunistico.

Art.53
Gestione dell’A.T.C.
4. Ogni ambito territoriale di caccia (A.T.C.), come individuato dal piano faunistico-venatorio regionale, è gestito dal Comitato direttivo di cui all’articolo 17.
2. Il regolamento di attuazione della presente legge individua i criteri per la gestione tecnica e amministrativa degli ambiti territoriali di caccia.
3. Il Comitato direttivo provvede a disciplinare:
4. i criteri e le modalità della partecipazione, anche economica, dei cacciatori iscritti, alla gestione tecnico – amministrativa degli A.T.C.;
b) l’espletamento delle funzioni amministrative, contabili e finanziarie;
c) le forme di partecipazione democratica dei soggetti interessati alla definizione e all’attuazione del programma faunistico – venatorio annuale;
d) la nomina del collegio dei revisori dei conti e la loro durata in carica.
4. Per gravi e comprovate esigenze faunistiche ed eccezionali situazioni ambientali o gestionali, il Comitato direttivo dell’A.T.C., entro 15 giorni dall’emanazione del calendario venatorio regionale, può proporre eventuali modifiche alle modalità di esercizio della caccia, mediante:
4. la modifica delle specie di mammiferi e di uccelli stanziali cacciabili;
b) la modifica del numero delle giornate settimanali e degli orari;
c) la modifica del carniere giornaliero e stagionale relativamente alla fauna stanziale;
d) l’individuazione e la delimitazione, per periodi limitati, di zone di rispetto sulle quali è vietato l’esercizio della caccia.
5. Il Comitato direttivo dell’A.T.C. dà comunicazione delle proposte all’Assessorato regionale della difesa dell’ambiente per la loro approvazione. Le limitazioni programmate sono comunicate al Comitato regionale faunistico che deve esprimere il proprio parere obbligatorio e vincolante entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione. Sulla base di tale parere l’Assessore della difesa dell’ambiente delibera con proprio decreto.

Art.54
Gestione finanziaria dell’A.T.C.
4. Con il piano faunistico – venatorio regionale la Regione indica l’importo massimo e minimo della quota annuale di partecipazione che può essere richiesta ai cacciatori a copertura delle spese di gestione. La quota di partecipazione dovuta dai cacciatori non appartenenti all’A.T.C., ammessi a cacce speciali, è rapportata alle giornate venatorie consentite ed alla quota forfettaria prevista con il piano regionale.
2. Le quote di partecipazione sono introitate dal Comitato direttivo dell’A.T.C. ed impiegate per l’attuazione degli interventi programmati.
3. Le altre entrate dell’A.T.C. sono costituite:
4. dalla quota delle tasse di concessione regionale per i contributi da erogarsi ai proprietari ed ai conduttori di fondi rustici per l’inclusione negli ambiti territoriali di caccia;
b) dalla quota delle tasse di concessione regionale per i risarcimenti da corrispondersi ai proprietari e ai conduttori dei fondi per i danni, non altrimenti risarcibili, provocati alla produzione agricola e zootecnica e alle opere approntate su terreni coltivati o a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall’attività venatoria.
4. Ogni Comitato direttivo dell’A.T.C. ha facoltà di spesa nei limiti dei compiti attribuiti dalla presente legge e delle disponibilità di bilancio.
5. Il Comitato direttivo dell’A.T.C. approva il bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell’anno precedente quello cui si riferisce e provvede ad inviarlo alla Provincia e alla Regione, corredato della relazione del Collegio dei revisori dei conti, entro i trenta giorni successivi. Esso provvede altresì ad approvare, entro il 28 febbraio di ogni anno, il rendiconto tecnico – finanziario relativo all’esercizio precedente, corredato dalla relazione del Collegio dei revisori, e ad inviarlo alla Provincia e alla Regione entro i trenta giorni successivi.

Art.55
Accesso all’A.T.C.
4. Ogni cacciatore, previa domanda al competente Comitato direttivo, ha diritto di accesso in un ambito di caccia prescelto per l’esercizio dell’attività venatoria nei confronti della fauna stanziale e stanziale nobile. Per gli stessi fini può avere accesso ad altri ambiti, nei limiti di densità venatoria, stabiliti dal piano faunistico-venatorio regionale e avuto riguardo alle priorità indicate dagli articoli seguenti.
2. L’esercizio venatorio nei confronti della fauna migratoria può essere esercitato in tutti gli A.T.C..
3. L’opzione dell’ambito prescelto ha la durata di un anno e si intende rinnovata se entro il 31 maggio il cacciatore non fa pervenire richiesta di modifica dell’indicazione contenuta nel tesserino regionale.
4. Il Comitato direttivo dell’A.T.C. è tenuto a soddisfare le richieste di partecipazione del cacciatore, fino al limite di disponibilità indicato nel piano faunistico – venatorio regionale e sulla base delle priorità stabilite all’articolo 56, entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza, provvedendo a comunicare, nei quindici giorni successivi, le decisioni assunte all’interessato ed all’Assessorato regionale della difesa dell’ambiente.
5. Il Comitato direttivo dell’A.T.C. provvede all’iscrizione delle scelte compiute nel tesserino regionale di caccia.
6. La Regione trasmette ad ogni Comitato direttivo degli A.T.C. ed alle province l’elenco aggiornato dei cacciatori residenti ed ammessi nei territori di competenza.
7. Avverso il mancato accoglimento dell’istanza di opzione, il cacciatore può presentare ricorso alla Regione entro quindici giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
8. La Regione decide nei quindici giorni successivi al ricevimento del ricorso, adottando anche provvedimenti sostitutivi in caso di irregolarità o di abusi nel riconoscimento del diritto.

Art.56
Ammissione all’A.T.C.
4. Il cacciatore partecipa di diritto all’A.T.C. comprendente il Comune in cui ha la residenza anagrafica o risulta essere iscritto all’A.I.R.E. (Anagrafe degli italiani residenti all’estero), ovvero in cui sia stato iscritto per almeno cinque anni, anche non consecutivi.
2. In sede di prima applicazione della presente legge, la precedente iscrizione per almeno due anni in una associazione per le zone autogestite di caccia, istituite nel territorio del comprensorio faunistico omogeneo ai sensi degli articoli 51 e 73 della legge regionale n. 32 del 1978, dà diritto a partecipare all’A.T.C. ricomprendente, anche in parte, la zona autogestita.
3. Gli ulteriori posti che risultano disponibili, dopo aver accolto le scelte compiute dagli aventi diritto di cui ai commi precedenti, sono assegnati dal Comitato direttivo dell’A.T.C. ai cacciatori richiedenti secondo le seguenti priorità:
4. residenti nella Provincia ove ha sede l’A.T.C.;
b) residenti nelle altre Province della Regione;
c) residenti in altre Regioni.
4. In ogni A.T.C., il Comitato direttivo può ammettere, inoltre, tenendo conto delle priorità indicate nei precedenti commi e previo assenso della Regione, un numero di cacciatori superiori alla densità venatoria indicata dal piano faunistico – venatorio regionale, quando siano accertate modificazioni positive della popolazione faunistica o si sia manifestata l’esigenza di provvedere a specifici prelievi a tutela delle produzioni agricole.
5. Con il regolamento di attuazione della presente legge, saranno individuati i criteri sull’ordine di precedenza di cui bisogna tener conto ai fini dell’assegnazione dei cacciatori agli A.T.C. prescelti, avuto riguardo alle priorità individuate ai precedenti commi.

Art.57
Partecipazione all’A.T.C.
4. I cacciatori ammessi all’A.T.C. partecipano alla sua gestione e corrispondono al Comitato direttivo la quota annuale di cui all’articolo 54. A compenso delle prestazioni richieste al cacciatore, il Comitato direttivo dell’A.T.C. prevede una adeguata riduzione della quota di partecipazione o altre forme di riconoscimento.
2. L’addestramento dei cani è consentito al cacciatore nell’A.T.C. in cui ha facoltà di accesso.
3. Nell’A.T.C. il cacciatore ha il dovere di:
4. collaborare alla gestione faunistica, partecipando alle attività programmate;
b) corrispondere la quota di partecipazione nei tempi stabiliti;
c) rispettare le limitazioni dell’esercizio venatorio indicate nel programma venatorio predisposto dal Comitato direttivo.

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