A seguito delle sollecitazioni ricevute il Ministero dell’Interno ha provveduto ad emanare la circolare 557PAS12982.AP3 del 22 febbraio 2012, che chiarisce definitivamente che la modifica dell’art. 42 TULPS contenuta nel decreto semplificazione non riguarda il porto d’armi uso caccia e tiro a volo. La durata di questi ultimi rimane quindi di sei anni.
La circolare infatti recita:
Alla lett. b) del medesimo comma 1, è stata introdotta una modifica all’art. 42 del T.U.L.P.S., previo inserimento, al relativo terzo comma (di fatto primo comma a seguito delle abrogazioni intervenute), del periodo: “La licenza ha validità annuale”. Al riguardo, si precisa che tale novella deve intendersi riferita alla sola validità della licenza di porto d’arma (sia corta che lunga) per difesa personale e, dunque, nulla innova con riguardo alle previsioni – di cui alla vigente normativa di carattere speciale – che prevedono la validità sessennale della licenza di porto d’arma lunga uso caccia (art. 22, comma 9, della l. 11 febbraio 1992, n. 157) e della licenza di porto di fucile per il tiro a volo (articolo unico, legge 18 giugno 1969, n. 323).
Siamo lieti che il Ministero dell’Interno abbia raccolto le indicazioni di Face Italia, delle altre Associazioni e Federazioni e del Comparto armiero per dare chiarezza a una norma che poteva essere foriera di interpretazioni restrittive.