Osservazioni sul calendario venatorio 2012/2013 – Ars Venandi

Osservazioni sul calendario venatorio 2012/2013

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Osservazioni sul calendario venatorio 2012/2013

San Gavino Monreale-Stemma

San Gavino Monreale-Stemma

 

All’Assessore della Difesa Ambiente, Dott. Andrea Biancareddu.

Regione Autonoma della Sardegna.

Gent.mo Assessore,

A seguito di numerose richieste di chiarimenti e delucidazioni, da parte di cacciatori, non solo locali, circa i contenuti del calendario venatorio in oggetto, e degli effetti da questi prodotti sul piano sanzionatorio, che non poco malcontento hanno generato, si ritiene opportuno inoltrarLe le seguenti osservazioni:

come è noto, il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, con Ordinanza n.° 00353/2012 (Reg. Prov. Cau., e  n.° 00760/2012 Reg. Ric.), del 7 novembre 2012, ha stabilito, fra l’altro,  “che la disciplina concernente l’uso delle munizioni esula dai contenuti tipici del calendario venatorio come definito dall’art. 50 della L.R. n.° 23/1998”. Ne consegue, con somma evidenza, che il Comitato Regionale Faunistico, nella stesura del calendario venatorio, deve attenersi unicamente al disposto della succitata norma. Pertanto, in considerazione di ciò, anche l’estensione generalizzata del divieto dell’utilizzo dei pallini di piombo a tutte le zone umide, e a tutte le ZPS, come stabilito nel calendario venatorio in oggetto, risulta esulare dai contenuti tipici della succitata norma. Tanto più se si considera che il D.M. n.° 184/2007-Pecoraro Scanio recante ““Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)”, all’art. 5, lettera d), limita il divieto dei pallini di piombo alle sole zone umide comprese all’interno di queste ultime (ZPS). Non si capisce pertanto perché la Sardegna debba dotarsi di norme ancora più restrittive della norma nazionale di riferimento.

Si osserva inoltre che anche la disciplina del trasporto delle armi ( in apposita custodia o smontato ), come il divieto dell’uso del cane, nella caccia alla posta, come prescritto all’art. 9 del calendario venatorio 2012/2013, esulano dai contenuti tipici dell’art. 50 della L.R. n. 23/98;inoltre, per quanto concerne il trasporto delle armi, quanto stabilito nel calendario è anche in netto contrasto con l’art. 49 che consente al cacciatore di “recarsi presso il punto di caccia e di rientro, purché con il fucile scarico”, perfino al di fuori degli orari di cui al comma 3, dello stesso art. 49. Non risultano allo stato modifiche alla normativa regionale, ne si ritiene che il C.R.F. possa legiferare “motu proprio”, discostandosi da questa normativa, permettendoci di evidenziare che all’art. 50, lettera c) , si dispone che ogni “prescrizione ritenuta necessaria” debba essere assunta “secondo le disposizioni della presente legge.” Quindi non al di fuori .

Intanto il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, si è trovato a dover  contestare e applicare fattispecie normative , che,  a nostro avviso, non trovano riscontro nelle disposizioni interpretative ed attuative degli istituti di diritto sostanziale e procedurale che disciplinano il sistema sanzionatorio dell’attuale ordinamento venatorio.

Si coglie l’occasione per manifestarLe anche la nostra assoluta convinzione che esistano i presupposti, con i dati scientifici relativi alla Sardegna ( vari studi  U.R.F.S. e studio Anthus aprile 2012 ) che consentono alla Regione Sardegna di discostarsi dai Key Concepts, perché si possa posticipare la chiusura della caccia ai turdidi, alla prima decade di febbraio, ai sensi, e secondo le modalità, dell’art. 18, comma 2, della L. n.° 157/92.

Infatti, dimostrando questi studi che la migrazione primaverile dei turdidi, in Sardegna, inizia a febbraio inoltrato, si dimostra che le date di inizio della migrazione, e le relative sovrapposizioni, indicate dai K.C. sono solo teoriche ( v. Guida interpretativa Direttiva 79/409/CEE ). La nostra convinzione è inoltre rafforzata dal fatto che la stessa Guida, al paragrafo 2.7.10, stabilisce che anche “in mancanza di dati disponibili occorre fare riferimento ai dati ricavati da vicine regioni europee: cfr le conclusioni dell’avvocato generale nella causa C-157/89, punto 16” (sic). A tale proposito si vedano i dati francesi, pubblicati anche su Internet dallo Institut Mèditeranéen du Patrimoine Cynégètique et Faunustique ( IMPCF), relativi al sud-est della Francia ed alla Corsica, che confermano l’inizio della migrazione primaverile nei periodi suindicati. Tali dati, come stabilito dalla “Guida”, sono validi e utilizzabili anche per la Sardegna.

Nell’augurarci che le sopraesposte osservazioni possano essere condivise anche da Lei e dai competenti organi, Le chiediamo cortesemente di sottoporle  all’attenzione del Comitato Regionale Faunistico, in vista della stesura del prossimo calendario venatorio.

Distinti saluti

Il Responsabile dell’Ufficio f.to Marco Spano

L’Assessore  f.to Paolo Onnis

osservazioni.pdf

 

***Così riceviamo e così pubblichiamo***

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