Nuova proposta di modifica della Legge regionale sulla caccia – Ars Venandi

Nuova proposta di modifica della Legge regionale sulla caccia

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Nuova proposta di modifica della Legge regionale sulla caccia

Schermata 2015-04-15 alle 10.07.37Di seguito vi proponiamo il testo della proposta di legge n° 189  presentata dai Consiglieri regionali
LOTTO – COMANDINI – TENDAS – COZZOLINO – SABATINI – DEMONTIS – MANCA Gavino
il 6 marzo 2015
Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna)
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
Con la presente proposta di legge si vuole intervenire sulle norme in vigore nella nostra Regione per la tutela della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia. La legge regionale 29 luglio 1998, n. 23, presenta alcune criticità e carenze che ne hanno determinato una oggettiva difficoltà di applicazione in alcune sue parti fondamentali e la conseguente attuazione in misura parziale.
In particolare, con la mancata istituzione degli ambiti territoriali di caccia (ATC), accanto alla mancata predisposizione del Piano faunistico regionale (PFR), sono venuti meno i principali capisaldi su cui si basa l’impianto legislativo. L’approvazione da parte della Giunta regionale del PFR, che si auspica avvenga quanto prima, consentirà però di superare dette criticità solo in parte, per cui con le presenti modifiche si vogliono creare le condizioni per una completa applicazione della legge in vigore, ma anche apportare alcuni significativi miglioramenti, anche in sintonia con le normative nazionali e comunitarie.
Con l’articolo 1 si apportano modifiche all’articolo 10 della legge regionale n. 23 del 1998 che regolamenta la costituzione e la composizione del Comitato regionale faunistico. Al momento, allo stesso vengono attribuite funzioni tecnico-consultive e deliberative. Nell’articolo si confermano le funzioni di organo tecnico-consultivo, mentre le funzioni deliberative sono poste in carico esclusivamente della Giunta regionale. Inoltre, nella composizione del comitato, si ritiene debbano essere rappresentate quattro e non tre associazioni venatorie.
All’articolo 2 vengono apportate modifiche all’articolo 11 che individua i compiti del Comitato faunistico regionale. Le lettere c) e d) del comma 2, relative alle autorizzazioni all’immissione di selvaggina estranea alla fauna indigena e alla definizione dei procedimenti sanzionatori per le violazioni alle prescrizioni e ai divieti previsti in legge vengono soppresse in quanto si ritiene che le funzioni in esso individuate siano di carattere esclusivamente amministrativo e, in quanto tali, da affidare agli uffici regionali competenti.
Con l’articolo 3 si apportano delle modifiche alla lettera h) del comma 3 dell’articolo 12, dettate dalla necessità di dare coerenza alle disposizioni normative vigenti ed in particolare alle modifiche apportate alla legge regionale n. 23 del 1998 con le leggi regionali 11 maggio 2006, n. 4, e 5 marzo 2008, n. 3, che ampliano le competenze delle province in materia di pagamento degli indennizzi sia alle produzioni agricole e zootecniche che ittiche.
All’articolo 4 viene prevista una norma che impone una distanza minima (1.000 metri) tra le aziende agrituristiche venatorie e i confini delle zone permanenti di protezione, ripopolamento e cattura.
Con l’articolo 5 sono stati definiti i limiti per l’esercizio venatorio nelle aziende agrituristiche venatorie per evitare spazi interpretativi che possano dar luogo a incertezze.
All’articolo 6, con le modifiche dell’articolo 41, si vuole introdurre il divieto al porto, altre che all’uso, delle munizioni spezzate a pallettoni durante le battute di caccia al cinghiale. È nota e riconosciuta dalla gran parte dei cacciatori sardi, peraltro da sempre attenti al significato sportivo da loro dato all’esercizio della caccia, la maggiore pericolosità delle munizioni spezzate a pallettoni, utilizzate nella caccia al cinghiale.
Con l’articolo 7 si intende riscrivere l’articolo 46 della legge regionale n. 23 del 1998 che disciplina le modalità di rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio della caccia. Obiettivo dichiarato è quello di affidare ai sindaci la competenza del rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio della caccia ed ai direttivi degli ambiti territoriali di caccia (ATC) la gestione dei rapporti con i cacciatori residenti e non residenti.
Con l’articolo 8 si apportano modifiche all’articolo 50 affidando alla Giunta regionale il compito di deliberare il calendario venatorio previo il parere del Comitato regionale faunistico che dovrà essere espresso entro 15 giorni dalla data di richiesta.
Con l’articolo 9 viene riscritto l’articolo 59 della legge regionale n. 23 del 1998 che disciplina la materia dei danni da fauna selvatica e relativi risarcimenti. Vengono disciplinati i risarcimenti per danni arrecati dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall’attività venatoria alle produzioni agricole, ittiche e zootecniche ed alle opere approntate sui terreni coltivati o a pascolo o negli specchi d’acqua dove si esercita la pesca.
Con gli articoli 10 e 11 vengono apportate alcune significative modifiche all’articolo 66 che tratta del commercio, importazione ed esportazione di fauna selvatica morta (articolo 9) e viva (articolo 10). Nel confermare i divieti previsti dalla legge regionale n. 23 del 1998, viene ampliata la non applicazione di tali norme al caso della fauna selvatica abbattuta o catturata nei piani di controllo o eradicazione regolarmente autorizzati. In tale caso la fauna selvatica abbattuta potrà essere commercializzata per fini alimentari in ossequio alle norme sanitarie vigenti. Con questa norma si vuole agevolare la predisposizione e realizzazione dei piani di controllo della fauna selvatica, coinvolgendo i cacciatori ai quali viene consentito di commercializzare la fauna abbattuta durante tali operazioni.
Con l’articolo 12 viene apportata una modifica all’elenco delle specie di fauna selvatica particolarmente protetta escludendo dallo stesso il daino (dama dama).
Con l’articolo 13 si vogliono creare le condizioni affinché, nell’ambito del piano di eradicazione della peste suina africana vengano coinvolte le associazioni venatorie e le compagnie di caccia. Allo scopo si prevedono iniziative di aggiornamento dei cacciatori in materia e la realizzazione delle condizioni affinché il trattamento delle carcasse di cinghiale venga effettuato in ambienti idonei ed in condizioni di biosicurezza.
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TESTO DEL PROPONENTE
 
Art. 1
Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 
n. 23 del 1998 (Composizione del Comitato regionale faunistico)
1. All’articolo 10 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole “e deliberative” sono soppresse;
b) alla lettera g) del comma 2 la parola “tre” è sostituita dalla seguente “quattro”.
 
Art. 2
Modifiche all’articolo 11 della legge regionale n. 23 del 1998 (Compiti del Comitato 
regionale faunistico)
1. All’articolo 11 della legge regionale n. 23 del 1998 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è soppresso;
b) al comma 2, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente: 
”a bis) sulla formazione del calendario venatorio;”;
c) le lettere c) e d) del comma 2 sono soppresse.
 
Art. 3
Modifiche all’articolo 12 della legge regionale n. 23 del 1998 (Competenza delle province)
1. Alla lettera h) del comma 3 dell’articolo 12 della legge regionale n. 23 del 1998, dopo le parole “danni alle culture” sono aggiunte le seguenti: “e alle produzioni zootecniche ed ittiche”.
 
Art. 4
Modifiche all’articolo 34 della legge regionale n. 23 del 1998 (Disciplina delle aziende agrituristico-venatorie)
1. All’articolo 34 della legge regionale n. 23 del 1998 sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel comma 2, la parola “preferibilmente” è soppressa;
b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: 
”3 bis. Le superfici interessate dalle aziende agrituristico-venatorie non possono essere contigue alle superfici delle zone permanenti di protezione, ripopolamento e cattura. La distanza delle linee di confine non può essere inferiore a 1.000 metri.”.
 
Art. 5
Sostituzione dell’articolo 36 della legge regionale n. 23 del 1998
1. L’articolo 36 della legge regionale n. 23 del 1998 è così sostituito: 
”Art. 36 (Modifiche alla disciplina dell’attività venatoria delle aziende agrituristico-venatorie) 
1. Nelle aziende agrituristico-venatorie è consentito esclusivamente l’abbattimento controllato per tutta la stagione venatoria, senza il limite di cui all’articolo 49, comma 2, di fauna selvatica di allevamento appositamente immessa, secondo le disposizioni contenute nel regolamento aziendale interno. 
2. Nelle aziende agrituristico-venatorie possono essere istituite zone di addestramento cani con abbattimento di fauna selvatica allevata secondo le modalità previste dall’articolo 38, comma 1. 
3. Nelle aziende agrituristico-venatorie possono essere realizzati i piani di controllo di specie aliene e invasive, purché approvati secondo le modalità previste dall’articolo 6, e coordinati dalla provincia.”.
 
Art. 6
Modifiche all’articolo 41della legge regionale n. 23 del 1998 (Disciplina dei mezzi per l’esercizio dell’attività venatoria)
1. All’articolo 41 della legge regionale n. 23 del 1998, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: 
”1 bis. Durante le battute di cinghiale è fatto divieto di porto e utilizzo di cartucce a carica spezzata (pallettoni).”.
 
Art. 7
Sostituzione del’articolo 46 della legge regionale n. 23 del 1998
1. L’articolo 46 della legge regionale n. 23 del 1998 è così sostituito: 
”Art. 46 (Contenuti e modalità di rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio della caccia) 
1. L’autorizzazione regionale per l’esercizio della caccia è rilasciata ai cacciatori residenti in Sardegna dai sindaci dei comuni di residenza, previa presentazione di apposita domanda. 
2. Alla domanda sono allegati: 
a) copia autenticata della licenza di porto di fucile per uso di caccia; 
b) copia autenticata delle polizze assicurative; 
c) l’originale o copia autenticata della ricevuta del versamento, sull’apposito conto corrente postale istituito dalla Regione, della tassa di concessione regionale di cui all’articolo 87. 
3. I cacciatori non residenti possono esercitare l’attività venatoria in Sardegna, previo pagamento della tassa annuale di concessione regionale e secondo le modalità e i limiti previsti dal Piano regionale faunistico, dal regolamento di attuazione della presente legge, e dal regolamento interno dell’Ambito territoriale di caccia (ATC). 
4. I cacciatori non residenti devono essere in possesso di apposito tesserino rilasciato dalla regione di residenza nel quale annotare le indicazioni inerenti il calendario venatorio regionale e gli ATC nei quali il cacciatore è iscritto. 
5. Gli ATC trasmettono annualmente all’Assessorato regionale della difesa dell’ambiente l’elenco dei cacciatori non residenti iscritti. 
6. L’autorizzazione regionale per l’esercizio della caccia per i residenti in Sardegna ha la stessa durata della licenza di porto di fucile per uso di caccia e scade con essa. 
7. I cacciatori ritirano annualmente, presso il comune di residenza, il foglio venatorio da compilare nel corso di ogni giornata di caccia effettiva, secondo le modalità stabilite dal calendario venatorio. I cacciatori non residenti in Sardegna ritirano il foglio venatorio presso il comune nel quale è presente la sede legale dell’ATC al quale sono iscritti. 
8. Il comitato direttivo dell’ATC provvede a vidimare ai cacciatori iscritti il foglio corrispondente alla stagione venatoria rilasciato dal comune. 
9. I cacciatori riconsegnano, entro il marzo di ogni anno, i propri fogli venatori all’ATC presso cui sono iscritti; l’ATC rilascia ai cacciatori apposita liberatoria e carica i dati relativi agli abbattimenti sui supporti informatici messi a disposizione della Regione entro il 31 marzo di ogni anno, secondo le modalità previste dal calendario venatorio. 
10. L’ATC annota nella liberatoria di cui al comma 9 l’eventuale ritardata, mancata consegna o incompleta trascrizione dei dati nel foglio venatorio. 
11. La ritardata o mancata consegna dei fogli venatori o l’incompleta trascrizione dei dati comporta l’applicazione della sanzione di cui al comma 5 dell’articolo 75. 
12. Nelle more di attivazione degli ATC, le funzioni di cui ai commi 8, 9 e 10 sono svolte dai comuni di residenza.”.
 
Art. 8
Modifiche all’articolo 50 della legge regionale n. 23 del 1998 (Calendario venatorio)
1. All’articolo 50 della legge regionale n. 23 del 1998 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è così sostituito: 
”1. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore della difesa dell’ambiente delibera, entro il 15 luglio, il calendario venatorio annuale, previo parere del Comitato regionale faunistico.”;
b) al comma 2 le parole “31 maggio” sono sostituite dalle seguenti: “30 aprile”;
c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: 
”2 bis. Il Comitato regionale faunistico esprime il parere di cui al comma 1 entro quindici giorni dalla richiesta, decorsi i quali il parere si intende acquisito.”.
 
Art. 9
Sostituzione dell’articolo 59 della legge regionale n. 23 del 1998
1. L’articolo 59 della legge regionale n. 23 del 1998 è così sostituito: 
”Art. 59 (Indennizzo danni) 
1. I danni arrecati dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall’attività venatoria alle produzioni agricole, ittiche e zootecniche ed alle opere approntate sui terreni coltivati o a pascolo sono indennizzati e prevenuti, come specificato ai commi seguenti, ove non già coperti da polizze assicurative o non siano oggetto di altre provvidenze. 
2. Fa carico all’ente gestore, per il tramite delle province, l’indennizzo dei danni provocati nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, nelle zone temporanee di ripopolamento e cattura e nelle zone pubbliche per l’allevamento della selvaggina a scopo di studio e ripopolamento. 
3. Fa carico ai rispettivi titolari o agli organismi preposti alla gestione l’indennizzo dei danni provocati nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, nei parchi regionale e nazionali, nelle aziende faunistico-venatorie, nelle aziende agrituristico-venatorie, negli ATC, nei centri faunistici attrezzati e nelle zone di addestramento per i cani e per le gare degli stessi. 
4. Fa carico alla Regione l’indennizzo e il finanziamento delle opere di prevenzione dei danni arrecati dagli uccelli ittiofagi alle produzioni ittiche e dai delfini alle attrezzature di pesca degli operatori ittici. 
5. Fa carico alla Regione il finanziamento di polizze assicurative per i danni da fauna selvatica secondo le modalità stabilite dall’Unione europea in materia di aiuti di Stato. 
6. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina la materia e le modalità per l’erogazione degli indennizzi e dei finanziamenti delle opere di prevenzione di cui al presente articolo, tenuto conto delle priorità, dei parametri e dei criteri individuati dal piano faunistico-venatorio regionale.”.
 
Art. 10
Modifiche all’articolo 66 della legge regionale n. 23 del 1998 (Commercio, importazione ed esportazione di fauna selvatica morta)
1. Il comma 5 dell’articolo 66 della legge regionale n. 23 del 1998 è così sostituito: 
”5. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 4 non si applicano alla: 
a) fauna selvatica immessa e abbattuta nelle aziende agrituristico-venatorie e della quale sia documentata la provenienza, mediante una dichiarazione del titolare dell’azienda agrituristico-venatoria; 
b) fauna selvatica abbattuta nei piani di controllo o eradicazione regolarmente autorizzati; in questo caso la fauna selvatica abbattuta può essere commercializzata per fini alimentari nel rispetto delle norme sanitarie vigenti.”.
 
Art. 11
Sostituzione dell’articolo 67 della legge regionale n. 23 del 1998
1. L’articolo 67 della legge regionale n. 23 del 1998 è così sostituito: 
”Art. 67 (Divieto di commercio di fauna selvatica viva) 
1. È vietato acquistare, vendere, detenere per vendere e comunque porre in commercio ogni specie di fauna selvatica viva, fatta eccezione per gli esemplari provenienti dai piani di controllo o di eradicazione regolarmente autorizzati. 
2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica alle strutture periferiche dell’Assessorato regionale della difesa dell’ambiente a ciò abilitate, ai centri pubblici e privati di riproduzione e ai soggetti appositamente autorizzati dall’Assessore regionale della difesa dell’ambiente, ai sensi della presente legge.”.
 
Art. 12
Modifiche all’elenco delle specie di fauna selvatica particolarmente protetta
1. Alla lettera a) “Mammiferi presenti in Sardegna e nelle sue acque territoriali” dell’elenco delle specie di fauna selvatica particolarmente protetta ai sensi dell’articolo 5, comma 3, allegato alla legge regionale n. 23 del 1998 le parole “Daino (Dama dama)” sono soppresse.
 
Art. 13
Interventi per la lotta alla peste suina
1. La Regione, per mezzo delle agenzie regionali operanti in campo agricolo, organizza corsi di formazione specifici diretti ai cacciatori operanti sul territorio regionale relativi alle corrette modalità di macellazione, trasporto e trattamento delle carcasse di cinghiale, al fine di evitare la diffusione accidentale della peste suina africana.
2. È autorizzata la concessione di un contributo straordinario ai comuni sardi diretto alla realizzazione di aree destinate al trattamento delle carcasse dei cinghiali da parte dei cacciatori. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità di concessione del contributo.
3. È consentita la macellazione delle carcasse di cinghiale presso i macelli degli agriturismi regolarmente autorizzati.
 
Art. 14
Norma finanziaria
1. All’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 13, comma 1, si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Gli oneri conseguenti alle disposizioni di cui all’articolo 13, comma 2, sono quantificati in euro 500.000 per l’anno 2015 e trovano copertura sull’ordinario stanziamento di bilancio di cui all’UPB S05.02.003 del bilancio di previsione 2015-2017.

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