Integrata L.R. N° 23: Carabina anche in Sardegna – Ars Venandi

Integrata L.R. N° 23: Carabina anche in Sardegna

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Integrata L.R. N° 23: Carabina anche in Sardegna

Il Consiglio Regionale della Sardegna ha integrato l’articolo 41 della Legge Regionale n. 23 del 1998 (Mezzi per l’esercizio dell’attività venatoria). Nel comma 1 dell’articolo 41 della Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna), dopo “anima liscia” è stata aggiunta la locuzione”o a canna rigata”. A far data dall’entrata in vigore delle modifiche approvate, (quindici giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.A.S.), anche in Sardegna si potranno dunque utilizzare le carabine semi-automatiche con non più di tre colpi o express per la caccia al cinghiale. In materia di sicurezza si può considerare un enorme passo avanti atteso da anni, infatti fino ad ora non si era mai manifestata la volontà politica di adeguare la Legge Regionale N° 23 alle Legge quadro nazionale. I circa 50.000 cacciatori sardi potranno finalmente scegliere liberamente quale arma utilizzare durante le battute di caccia grossa e, consapevoli della pericolosità dei fucili ad anima liscia (quest’anno infatti si sarebbe potuto evitare un incidente causato da un proiettile di rimbalzo), è facile intuire quale sarà la loro scelta. Di seguito il provvedimento approvato. CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA XIV LEGISLATURA PROPOSTA DI LEGGE N. 237/A presentata dai Consiglieri regionali STERI – DIANA Mario il 9 dicembre 2010 Disposizioni integrative della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna) RELAZIONE DEI PROPONENTI La presente proposta di legge contiene disposizioni integrative della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23, volte a disciplinare i prelievi in deroga di cui all’articolo 9 della direttiva n. 2009/147/CE, in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 16 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, ed in armonia alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 3 e 4, all’articolo 9 e all’articolo 19 bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157. RELAZIONE DELLA QUINTA COMMISSIONE PERMANENTE AGRICOLTURA – FORESTAZIONE PRODUTTIVA – BONIFICA – ACQUACOLTURA – CACCIA E PESCA – PESCA INDUSTRIALE E MARITTIMA – ALIMENTAZIONE – TUTELA DELL’AMBIENTE – FORESTAZIONE AMBIENTALE – RECUPERO AMBIENTALE – PARCHI E RISERVE NATURALI – DIFESA DEL SUOLO composta dai consiglieri CONTU Mariano Ignazio, Presidente e relatore – COCCO Daniele Secondo, Vice presidente – COCCO Pietro, Segretario – MULA, Segretario – ARTIZZU – CAPPAI – GRECO – LOTTO – PLANETTA – PIRAS – SANNA Paolo Terzo – SOLINAS Antonio – ZUNCHEDDU pervenuta il 16 dicembre 2010 La Quinta Commissione ha approvato il testo della proposta di legge n. 237 nella seduta antimeridiana del 14 dicembre 2010. La presente proposta di legge scaturisce, fondamentalmente, dall’esigenza di adeguare la disciplina regionale del prelievo in deroga degli uccelli selvatici a quanto previsto in proposito dall’articolo 9 della direttiva 30 novembre 2009, n. 2009/147/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici) e dall’articolo 19 bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), così come recentemente modificato dall’articolo 42 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Legge comunitaria 2009). Il testo approvato dalla Commissione coincide, sostanzialmente, con il testo presentato dai proponenti, con alcune modifiche di tipo prevalentemente formale. L’articolo 01 modifica parzialmente il disposto dell’articolo 41 della legge regionale n. 23 del 1998 (Mezzi per l’esercizio dell’attività venatoria), introducendo la possibilità di utilizzare nello svolgimento dell’attività venatoria anche il fucile con canna rigata, uniformando la normativa regionale a quanto già previsto in proposito dal legislatore statale con l’articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n.157. L’articolo 1 introduce nel corpo della legge regionale n. 23 del 1998 il nuovo articolo 59 bis (Disciplina dei prelievi in deroga), finalizzato ad adeguare la normativa regionale vigente in materia di prelievo in deroga a quanto recentemente normato dai legislatori comunitario e nazionale. A tale proposito si prevede che le deroghe debbano avere una durata massima di un mese, possano essere adottate solo in presenza delle ragioni esplicitamente definite al comma 2 e solo qualora non sussistano soluzioni alternative soddisfacenti. I commi successivi al comma 2 definiscono la procedura mediante la quale si perviene all’emanazione delle deroghe, introducendo un procedimento molto rigoroso e completo sia per quanto riguarda il livello di coinvolgimento politico sia per quanto riguarda le motivazioni tecniche che giustificano l’applicazione della deroga, le quali devono essere sostenute dal parere espresso al termine di un’approfondita istruttoria da parte dell’Istituto regionale per la fauna selvatica ovvero, se non ancora costituito, di un apposito organo tecnico-scientifico, nominato con delibera della Giunta regionale. L’articolo prosegue disciplinando in maniera dettagliata anche il contenuto dell’atto di delega e le procedure di verifica del numero dei capi prelevati, così da dar vita ad un quadro normativo certo e definito all’interno del quale sia garantito il rispetto delle disposizioni comunitarie. L’articolo 1 bis abroga la legge regionale 13 febbraio 2004, n. 2 (Norme in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio in Sardegna, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n.221); tale legge regionale, emanata nel 2004 per disciplinare il prelievo in deroga degli uccelli selvatici non è più adeguata al mutato quadro normativo comunitario e nazionale e non ha più ragione di essere a fronte di un nuovo intervento organico sul tema da parte del legislatore regionale. L’articolo 1 ter disciplina l’entrata in vigore della legge. TESTO DELLA COMMISSIONE Art. 01 Modifiche all’articolo 41 della legge regionale n. 23 del 1998 (Mezzi per l’esercizio dell’attività venatoria) 1. Nel comma 1 dell’articolo 41 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna), dopo le parole “anima liscia” sono aggiunte le parole “o a canna rigata”. Art. 1 Integrazioni alla legge regionale n. 23 del 1998 1. Al titolo II della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna), dopo l’articolo 59, è aggiunto il seguente capo: “Capo IV bis (Prelievi in deroga in applicazione dell’articolo 9 della direttiva n. 2009/147/CE) Art. 59 bis (Disciplina dei prelievi in deroga) 1. I principi sui prelievi in deroga di cui all’articolo 9 della direttiva n. 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici sono attuati nella Regione in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 16 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), ed in armonia alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 3 e 4, all’articolo 9 e all’articolo 19 bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio). 2. La Regione adotta le deroghe di cui all’articolo 1, di durata non superiore a un mese, e sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, per le seguenti ragioni: a) nell’interesse della salute e della sicurezza pubblica; b) nell’interesse della sicurezza aerea; c) per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca ed alle acque; d) per la protezione della flora e della fauna; e) ai fini della ricerca, dell’insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione, nonché per l’allevamento connesso a tali operazioni; f) per consentire, in condizioni rigidamente controllate ed in modo selettivo, la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità. 3. La Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale della difesa dell’ambiente, d’intesa con l’Assessore regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale e l’Assessore regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale, adotta le deroghe con provvedimento motivato sulle ragioni che ne impongono l’applicazione, sentito l’Istituto regionale per la fauna selvatica (IRFS) ovvero, se non ancora istituito, un comitato tecnico-scientifico composto da un esperto in materia di ambiente e fauna selvatica, un esperto in materia di coltivazioni agricole, un esperto in materia di salute pubblica. Il comitato tecnico-scientifico è istituito con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale della difesa dell’ambiente d’intesa con l’Assessore regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale e l’Assessore regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale. 4. Il parere dell’organo scientifico di cui al comma 3, a supporto della motivazione sui presupposti, sulla necessità e sulle modalità di applicazione della deroga, dà atto delle indagini scientifiche svolte, prendendo in considerazione anche le segnalazioni, se pervenute, degli uffici tecnici degli Assessorati della Regione, degli uffici tecnici degli assessorati della difesa dell’ambiente e dell’agricoltura delle province, nonché del Corpo forestale e di vigilanza ambientale. 5. L’atto di deroga deve specificamente contenere l’indicazione: a) delle specie che ne formano oggetto; b) del numero dei capi prelevabili complessivamente nell’intero periodo, in relazione alla consistenza delle popolazioni di ogni singola specie, per le deroghe motivate ai sensi del comma 1, lettere e) ed f); c) dei controlli e delle forme di vigilanza cui il prelievo é assoggettato; d) delle condizioni di rischio e delle circostanze di tempo e di luogo di applicazione delle deroghe; e) dei mezzi, degli impianti e dei metodi di cattura o di abbattimento consentiti nonché dei soggetti a ciò autorizzati, fermo restando quanto previsto dai commi 6 e 7 per i prelievi in deroga. 6. Le deroghe di cui alla presente legge non possono essere attivate per le specie per le quali sia stata accertata una grave diminuzione della consistenza numerica, durante il periodo di nidificazione degli uccelli o durante la fase di migrazione per ritorno degli stessi al luogo di nidificazione. 7. I prelievi venatori in deroga autorizzati in applicazione del presente articolo sono effettuati esclusivamente da parte dei soggetti individuati nell’atto di deroga o da agenti del Corpo forestale regionale. 8. I prelievi di cui al comma 7 sono realizzati con le modalità ed i mezzi previsti dagli articoli 40 e 41 della presente legge. All’articolo 41, dopo la parola “anima liscia” sono aggiunte le parole “o a canna rigata”. 9. Il numero di capi prelevati è annotato al termine di ogni giornata venatoria sulla scheda di rilevamento che i soggetti autorizzati a partecipare agli abbattimenti in deroga ritirano presso il proprio comune di residenza. Le schede di monitoraggio di cui alla precedente disposizione sono riconsegnate a cura dei soggetti autorizzati, tramite il comune di residenza o avvalendosi delle associazioni venatorie, alla provincia competente la quale, dopo aver estratto dalle schede acquisite i dati di prelievo, provvede a trasmetterli all’Assessorato regionale della difesa dell’ambiente. 10. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione pari ad euro 20.000 per l’anno 2010, si provvede a valere sulle risorse iscritte all’UPB S01.03.003 (Funzionamento organismi di interesse regionale). 11. Agli oneri derivanti dagli esercizi successivi, valutati in euro 40.000 annui, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle entrate proprie della Regione di cui all’articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna).”. Art. 1 Integrazioni alla legge regionale n. 23 del 1998 1. Al titolo II della legge regionale n. 23 del 1998, dopo l’articolo 59, è aggiunto il seguente capo: “Capo IV bis (Prelievi in deroga in applicazione dell’articolo 9 della direttiva n. 2009/147/CE) Art. 59 bis (Disciplina dei prelievi in deroga) 1. I principi sui prelievi in deroga di cui all’articolo 9 della direttiva n. 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici sono attuati nella Regione in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 16 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), ed in armonia alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 3 e 4, all’articolo 9 e all’articolo 19 bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio). 2. La Regione adotta le deroghe di cui al comma 1, di durata non superiore a un mese, e sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, per le seguenti ragioni: a) nell’interesse della salute e della sicurezza pubblica; b) nell’interesse della sicurezza aerea; c) per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca ed alle acque; d) per la protezione della flora e della fauna; e) ai fini della ricerca, dell’insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione, nonché per l’allevamento connesso a tali operazioni; f) per consentire, in condizioni rigidamente controllate ed in modo selettivo, la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità. 3. L’Assessore regionale della difesa dell’ambiente, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dello stesso Assessore d’intesa con l’Assessore regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale e con l’Assessore regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale, adotta le deroghe con provvedimento motivato sulle ragioni che ne impongono l’applicazione, sentito l’Istituto regionale per la fauna selvatica (IRFS) ovvero, se non ancora istituito, un comitato tecnico-scientifico composto da un esperto in materia di ambiente e fauna selvatica, un esperto in materia di coltivazioni agricole, un esperto in materia di salute pubblica. Il comitato tecnico-scientifico è istituito con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale della difesa dell’ambiente, d’intesa con l’Assessore regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale e l’Assessore regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale. 4. Il parere dell’organo scientifico di cui al comma 3, a supporto della motivazione sui presupposti, sulla necessità e sulle modalità di applicazione della deroga, dà atto delle indagini scientifiche svolte, prendendo in considerazione anche le segnalazioni, se pervenute, degli uffici tecnici degli Assessorati della Regione, degli uffici tecnici degli assessorati della difesa dell’ambiente e dell’agricoltura delle province, nonché del Corpo forestale e di vigilanza ambientale. 5. L’atto di deroga contiene specificamente l’indicazione: a) delle specie che ne formano oggetto; b) del numero dei capi prelevabili complessivamente nell’intero periodo, in relazione alla consistenza delle popolazioni di ogni singola specie, per le deroghe motivate ai sensi del comma 1, lettere e) ed f); c) dei controlli e delle forme di vigilanza cui il prelievo é assoggettato; d) delle condizioni di rischio e delle circostanze di tempo e di luogo di applicazione delle deroghe; e) dei mezzi, degli impianti e dei metodi di cattura o di abbattimento consentiti nonché dei soggetti a ciò autorizzati, fermo restando quanto previsto dai commi 7 e 8. 6. Le deroghe di cui alla presente legge non possono essere attivate per le specie per le quali sia stata accertata una grave diminuzione della consistenza numerica, durante il periodo di nidificazione degli uccelli o durante la fase di migrazione per ritorno degli stessi al luogo di nidificazione. 7. I prelievi venatori in deroga autorizzati in applicazione del presente articolo sono effettuati esclusivamente da parte dei soggetti individuati nell’atto di deroga o da agenti del Corpo forestale regionale. 8. I prelievi di cui al comma 7 sono realizzati con le modalità ed i mezzi previsti dagli articoli 40 e 41 della presente legge. 9. Il numero di capi prelevati è annotato al termine di ogni giornata venatoria sulla scheda di rilevamento che i soggetti autorizzati a partecipare agli abbattimenti in deroga ritirano presso il proprio comune di residenza. Le schede di rilevamento sono riconsegnate a cura dei soggetti autorizzati, tramite il comune di residenza o avvalendosi delle associazioni venatorie, alla provincia competente la quale, dopo aver estratto dalle schede acquisite i dati di prelievo, provvede a trasmetterli all’Assessorato regionale della difesa dell’ambiente.”. Art. 1 bis Abrogazioni 1. É abrogata la legge regionale 13 febbraio 2004, n. 2 (Norme in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio in Sardegna, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221). Art. 1 ter Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

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