FIDC chiede modifiche IV° provvedimento attuativo – Ars Venandi

FIDC chiede modifiche IV° provvedimento attuativo

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FIDC chiede modifiche IV° provvedimento attuativo

Schermata 2015-10-23 alle 16.26.40Nell’interesse della Fidc, si intende esprimere netto parere contrario alle determinazioni assunte nel IV° provvedimento attuativo del programma straordinario di eradicazione della peste suina africana nelle popolazioni di cinghiali selvatici e allevati.
In particolare si sottolinea e lamenta – principalmente nelle zone attualmente non interessate dalla manifestazione del virus – la generale limitazione di libertà per i cacciatori sardi, derivata da previsioni attuative del programma assolutamente non giustificate nè da norme  superiori cogenti,   ma neppure  di mera  opportunità.
Il contenuto del programma, che pone limiti di assoluto rigore per i cacciatori, pare dimenticare che ben altri siano i  notori sistemi di trasmissione del contagio, non essendosi mai verificati casi di nuovi focolai dovuti ad una cattiva gestione della carni e delle carcasse da parte di chi svolge l’attività venatoria.   
Davvero incomprensibili appaiono le prescrizioni che impongono su tutto il territorio regionale il sistema della battuta, come unica modalità di esercizio venatorio consentito .
Altrettanto deve dirsi a proposito della necessità – quale conditio sine qua non per l’esercizio dell’attività venatoria – della registrazione della compagnia e della individuazione di un referente , nelle zone non infette  (salvi gli obblighi di contribuire liberamente al conferimento dei campioni di milza, sangue e di diaframma anche in dette aree) .
 
 
Fortemente limitativa della libertà personale di ciascuno, appare anche la norma  che vieta la possibilità di frequentare compagnie diverse nell’arco della lunga stagione venatoria  nelle zone di interdizione per presenza della PSA.  La mera impossibilità di movimentazione delle carni fino all’esito delle analisi è norma più che sufficiente per scongiurare ogni contagio del virus.
Altro punto censurabile  riguarda la non motivata estensione degli areali  infetti. 
Nulla è dato sapere sulla base di quali indicazioni si sia pervenuti ad estendere il divieto su superfici certamente non interessate di recente da casi provati  di PSA sia nel selvatico che nel domestico. Si rende pertanto doverosa una giustificazione della scelta  su cui far ricadere dette aree, con riguardo comunque anche  alla necessità di limitare il contagio e i danni prodotti alle colture.
Senza nessuna motivazione appare anche la prescrizione dell’obbligo di formazione per referenti e presidenti di Autogestite  – che rivestono mera carica amministrativa – nelle zone  non infette .
Lo stesso obbligo formativo , per quanto concerne l’esercizio dell’attività venatoria nelle zone infette dovrà essere  ridotto a criteri di equità, ritenendosi  congrua una certificazione  – una tantum- senza imposizione del rinnovo annuale della formazione. 
L’obbligo formativo dovrà comunque essere limitato alla sola persona del referente della  compagnia, escludendo il presidente delle autogestite. 
Altrettanto ingiustificata  appare  la norma che prevede la “doppia recinzione nelle ZAC” e negli altri istituti faunistici in cui si allevano e immettono cinghiali. Comporterebbe infatti un inutile ed ingiustificato esborso di denaro per i titolari. 
Da ultimo, ma in via assolutamente principale si rimarca che i tempi assolutamente ristretti di adeguamento alla normativa non consentono di fatto l’esercizio venatorio secondo il dettato del programma, per cui risulta doveroso un rinvio dell’entrata in vigore dello stesso ed un termine non anteriore al 31.12.2015.
DOCUMENTO DI SINTESI .
 
1) Abrogazione dei vincoli ( registrazione della compagnia e altri indicati dall’art. 4 )   nelle zone non infette, salvo l’obbligo di conferimento  dei campioni  fino al raggiungimento  del numero indicato per macroareale;
 
 
1) Abrogazione del divieto  di caccia “con la sola modalità della battuta”  nelle zone non infette ;
2) Abrogazione dell’obbligo  di formazione obbligatoria per chi esercita l’attività venatoria  nelle zone non infette ;
3) Riduzione della superficie  dei macroareali  infetti , salva rigorosa , documentata  e motivata  indicazione  della prova  di recente positività  del selvatico in tali areali;
4) Nei macroareali infetti :
5.1) Abrogazione  del divieto di movimentazione della carni  in caso di esito  negativo delle analisi;
5.2) abrogazione dell’obbligo di formazione annuale , dopo  il conseguimento  dell’attestato per il primo anno, salve particolari esigenze di aggiornamento;
5.3)abrogazione del divieto di mobilità dei cacciatori all’interno dei macroareali infetti, con previsione  di una registrazione  giornaliera dei componenti la compagnia da comunicarsi al CFVA competente per territorio, entro il giorno prima della battuta;
5.4) indicazione di un termine massimo  entro il quale l’IZP deve comunicare l’esito delle analisi  sui campioni conferiti  per la successiva autorizzazione al consumo della carni ;
6) Abrogazione dell’obbligo della doppia recinzione  nelle ZAC er negli altri istituti faunistici  che immettono cinghiali , in caso di esito positivo di sovralluogo del CFVA che  attesti la efficacia  e idoneità della recinzione già presente, per evitare la fuoriuscita dei cinghiali immessi e l’ingresso di quelli selvatici ;
7)  inserimento della norma che autorizza alla caccia al cinghiale anche il singolo cacciatore  che esercita l’attività venatoria  nel macroareale infetto rispettando le prescrizioni  dettate per le compagnie ( registrazione , stoccaggio , conferimento campioni, realizzazione della fossa per lo smaltimento , formazione,  etc.. ) .
 
Ringraziando per l’attenzione porgiamo i migliori saluti.
 
Franco Sciarra
     Federcaccia Sardegna
 
 
***Lettera inviata a Dr. Alessandro De Martini Direttore Generale Responsabile Unità di Progetto per l’eradicazione della PSA***
 
 
 

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